No all’uso dei dati di ex-pazienti senza consenso
L’Autorità per la privacy ha comminato una sanzione di 16mila euro a un medico che ha utilizzato gli indirizzi di circa 3.500 ex-pazienti per inviare lettere a sostegno di un candidato alle elezioni politiche regionali del 4 marzo 2018, senza che gli interessati avessero espresso alcun specifico consenso a riguardo.
Nel corso dell’istruttoria, avviata dal Garante a seguito di alcuni articoli di stampa che segnalavano la vicenda, il medico si è difeso affermando di aver scritto ai suoi ex pazienti, che aveva avuto in cura presso un importante Istituto oncologico, per informarli della sua nuova sede di lavoro, avendo cessato il suo rapporto professionale presso l’Istituto. Con l’occasione, aveva contestualmente espresso il suo sostegno a un candidato alle elezioni, già assessore alla Sanità e al Welfare, e aveva ritenuto di rispettare le norme consentendo ai destinatari di opporsi alla ricezione dei messaggi, mediante un link posto in calce alla mail.
Il Garante ha giudicato un tale trattamento di dati personali illecito per diversi profili.
In primo luogo, il medico non ha reso l’informativa né al momento della registrazione dei dati dei pazienti né alla prima comunicazione, come previsto dal Codice privacy. Questo adempimento è infatti obbligatorio in quanto i dati, nel caso di specie, non risultano raccolti dal medico direttamente presso gli interessati, ma ricevuti dall’Istituto oncologico all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, il medico ha utilizzato i dati dei suoi ex pazienti per finalità diverse da quelle di cura, per le quali erano stati raccolti, senza aver acquisito uno specifico e autonomo consenso.
Come chiarito dal Garante nel provvedimento generale in materia di propaganda elettorale del 6 marzo 2014, “i dati personali raccolti nell’ambito dell’attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Tale finalità non è infatti riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti”.
Nonostante la sanzione sia stata comminata in base al vecchio Codice, i principi che la ispirano restano validi anche in base al nuovo Regolamento Ue, come di recente precisato nel provvedimento dell’Autorità del 7 marzo 2019.
FONTE: Garante della Privacy