Attenzione ai consensi che prestate !!!
In un reclamo presentato all’Autorità è stato lamentato l’invio di una comunicazione postale a contenuto commerciale contenente un espresso richiamo ad un acquisto effettuato dal destinatario della stessa presso una gioielleria; in base a quanto lamentato, pervenuta detta comunicazione a conoscenza della convivente del segnalante, il contenuto della stessa ingenerava un fraintendimento tale da compromettere il rapporto di coppia.
Alla luce degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, il Garante ha ritenuto che, ancorché la società non avesse rinvenuto la documentazione relativa al consenso prestato dal reclamante all’invio di comunicazioni commerciali, tale consenso fosse stato effettivamente prestato (come peraltro dichiarato dal reclamante, che aveva riconosciuto di aver “fornito un’autorizzazione a ricevere materiale promozionale generico”, e come risultante dai sistemi informativi della società).
Anche analizzando il modello di informativa fornita alla clientela, dalla stessa era possibile desumere l’impiego dei dati del cliente “per fornire servizi personalizzati di vendita presso i negozi […] di tutto il mondo”. Tale finalità, espressa in termini generali, trovava poi esemplificazione (sia nell’informativa che nel modello predisposto per la manifestazione del consenso) nelle modalità attraverso le quali detti servizi avrebbero potuto essere resi (anche in forma di invio di comunicazioni promozionali, pure personalizzate, come nel caso di specie).
Per tali ragioni il Garante non ha ritenuto illecito il trattamento effettuato dalla società, prescrivendo tuttavia nei confronti di quest’ultima di dotarsi di adeguate procedure interne aventi ad oggetto le modalità di conservazione dei supporti materiali contenenti i dati personali della clientela, impartendo le necessarie istruzioni relative alla corretta conservazione degli stessi ai propri responsabili ed incaricati del trattamento (provv. 13 settembre 2017, n. 370, doc. web n. 7297817).